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Contratto di franchising
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Servizi di Quadrante S.r.l. sulla contrattualistica di franchising
 
Quadrante S.r.l. offre ai propri Clienti una serie di servizi per una corretta applicazione della nuova normativa del franchising in vigore dal 2004. In particolare:

Redige il Documento Informativo Precontrattuale (D.I.P.) da presentare ai candidati all’affiliazione (la c.d. Disclosure)
Redige i contratti di franchising a cura di legali accreditati presso l’Assofranchising
Offre consulenza legale non soltanto ai franchisor, ma anche ai franchisee
Fornisce assistenza per la composizione amichevole delle controversie in Italia o tra soggetti di Paesi diversi
Registra marchi e brevetti a protezione della proprietà intellettuale

Il contratto di franchising in Italia dopo l’entrata in vigore della legge
In data 25 maggio 2004, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge n. 129 del 24 maggio 2004 su "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale" è entrata in vigore.
La nuova legge è composta di solo nove articoli:
 
Art. 1 - Definizioni;
Art. 2 - Ambito di applicazione della legge;
Art. 3 - Forma e contenuto del contratto;
Art. 4 - Obblighi dell’affiliante;
Art. 5 - Obblighi dell’affiliato;
Art. 6 - Obblighi precontrattuali di comportamento;
An. 7 - Conciliazione;
Art. 8 - Annullamento del contratto;
Art. 9 - Norme transitorie e finali.
 
La legge offre un quadro di norme che consentono una mag­giore trasparenza riguardo alle offerte di franchising da parte degli affilianti, attraverso l’informazione precontrattuale, che deve essere preventivamente comunicata al candidato affiliato, nonché maggiori garanzie a livello giuridico, derivanti da un documento di legge che definisce il franchising e che fornisce un quadro di al­cuni princìpi base del rapporto di franchising.
La legge italiana è rimasta nel solco già tracciato dai legislatori di Francia e di Spagna, che è quello di offrire ai candidati all’affiliazione una mini disclosure.
 
Definizione
Il franchising è un contratto, in base al quale una parte (il franchisor) concede l'uso all'altra (il franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema (la rete di franchising) costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Con la definizione di franchising le relazioni franchisor / franchisee vengono codificate per la prima volta in Italia: non si parla quindi più di contratto “atipico”.
 
Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale si applicano anche al contratto di Master franchising e al Corner franchise.
 
Forma e durata del contratto
Il contratto di franchising, che può essere utilizzato in ogni settore di attività economica, deve essere redatto in forma scritta.
Per la costituzione di una rete di franchising, l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
La durata del contratto deve essere di almeno tre anni per garantire all'affiliato l'ammortamento dell'investimento.
 
Contenuti del contratto
Il contratto deve indicare:

l'ammontare del diritto d'ingresso e degli investimenti che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
 le modalità di calcolo e di pagamento delle royalty e l'eventuale indicazione del giro d'affari minimo che l'affiliato deve realizzare;
l'esatta esclusiva territoriale sia in relazione agli altri affiliati che a canali ed unità di vendita gestiti direttamente dall'affiliante;
 la descrizione del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
 le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Obblighi dell'affiliante
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati:

principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni;
 l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito;
 una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
 una lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
 l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni;
la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di franchising.
Obblighi dell'affiliato

l'affiliato non può trasferire la sede senza il preventivo consenso dell'affiliante;
l'affiliato s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti la massima riservatezza in ordine al contenuto del know-how e dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
Obblighi precontrattuali di comportamento
Sia l'affiliante che l'affiliato devono tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'altra parte, comportamenti ispirati a lealtà, correttezza e buona fede.
Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
 
Conciliazione
Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale, le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'affiliato.
 
Norme transitorie e finali

le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di franchising in corso nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge stessa;
gli accordi di franchising anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere emendati secondo le disposizioni della legge entro un anno dalla predetta data.






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